Piano :
Secondo
Stanza :
18
Email :
dibattimento.penale.tribunale.ferrara@giustizia.it
Pec :
dibattimento.penale.tribunale.ferrara@giustiziacert.it
depositoattipenali.tribunale.ferrara@giustiziacert.it
Telefono :
Personale Amministrativo :
Dott.ssa Anna Faccini, Funzionario Giudiziario
Email: anna.faccini@giustizia.it
Note: Referente Ufficio
Ferrara Salvatore, Funzionario Giudiziario
Email: salvatore.ferrara@giustizia.it
Note: Referente Ufficio
Orario al pubblico :
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Adempimenti collegati alle attività del giudice dell'esecuzione.
In particolare il Giudice dell'esecuzione (G.I) decide sulle questioni riguardanti sentenze divenute esecutive per richieste di applicazioni benefici ( indulto, estinzione del reato, estinzione della pena per decorso del tempo, abrogazione del reato, restituzione in termini, applicazione disciplina del reato continuato), questioni sul titolo esecutivo, determinazione pena, modifica Ente per svolgimento Lavori di pubblica utilità, revoca di benefici di legge, applicazione pene accessorie, richieste di dissequestro beni.
L'Ufficio si occupa altresì delle procedure di reclamo avverso i decreti di archiviazione.
Art. 665 c.p.p. e seguenti
CHI PUO' RICHIEDERLO:
Art. 666 c.p.p.: “il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore”
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Nel caso in cui si procede a richiesta del PM e viene fissata udienza, al fine del contraddittorio, è necessaria la nomina di un difensore d'ufficio. Alla liquidazione e al recupero procede l'apposito Ufficio.
COME SI SVOLGE
Il G.E. decide con ordinanza che potrà essere emessa de plano o dopo udienza camerale ed è immediatamente esecutiva
IMPUGNAZIONE
Avverso l'ordinanza del G.E. È possibile proporre ricorso per cassazione.
Salva diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
FASE DELL'ESECUZIONE
La materia dell'esecuzione penale è disciplinata dal codice di procedura penale e dell'ordinamento Penitenziario.
Gli organi giurisdizionali chimati a decidere i vari aspetti dell'esecuzione penale sono tre: Il Giudice dell'Esecuzione, la Magistratura di Sorveglianza, il Pubblico Ministero.
La suddivisione delle competenze tra i diversi organi giudiziari ha richiesto, dal punto di vista gestionale la creazione di un sistema informatico che consenta la condivisione dei dati tra uffici diversi e per tale ragione.
In termini informativi, l'applicativo SIES è segmentato in quattro sottoinsiemi; il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il sistema informativo uffici di sorveglianza (SIUS), il sistema informativo esecuzione penale esterna (SIEPE), il sistema informativo giudice dell'esecuzione (SIGE).
PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE (ART 665 e seg c.p.p.)
La fase esecutiva riguarda l’applicazione della pena o della misura di sicurezza. In questa fase operano i seguenti organi:
Per quanto riguarda nello specifico il PM, propone le richieste al giudice competente,
intervenendo in tutti i procedimenti di esecuzione.
Emette l’ordine di esecuzione della condanna ovvero il titolo esecutivo della sentenza irrevocabile di condanna, mediante il quale dispone la carcerazione del condannato libero; se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all’interessato.
Inoltre, il PM cura l’esecuzione delle misure di sicurezza disposte con sentenza e promuove la
rateizzazione o il differimento del pagamento della pena pecuniaria.
Il procedimento di esecuzione, detto anche incidente di esecuzione, è una parentesi di cognizione
nella fase esecutiva, avente ad oggetto questioni riguardanti l’eseguibilità del provvedimento (ad esempio, applicazione dell’amnistia e dell’indulto).
Soggetti che possono proporre incidente di esecuzione:
GIUDICE COMPETENTE
Regola generale (art 665 c.p.p, COMMA 1)
Giudice che ha emanato il provvedimento
ALTRE IPOTESI
Se è stato proposto APPELLO (art 665 c.p.p. Comma 2)
Se vi è stato RICORSO PER CASSAZIONE (art 665 c.p.p comma3)
Se vi sono più provvedimenti emessi da GIUDICI DIVERSI (art 665 c.p.p. comma 4) è competente il giudice che ha emesso la decisione irrevocabile per ultimo.
Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale è sempre competente il Collegio. (art 665 c.p.p comma 5)
Il Giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, mai d’ufficio.
IPOTESI
Provvedimenti de plano: richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata sentito il Pm, Giudice o Presidente del Collegio la dichiara INAMMISSIBILE con DECRETO MOTIVATO, contro il quale può essere proposto ricorso per Cassazione.
Fuori dal caso di cui sopra il Giudice o il Presidente del Collegio , previa designazione del difensore d’ufficio dell’interessato che ne sia privo, fissa udienza in Camera di Consiglio e ne deve dare avviso alle parti e al difensore.
L'avviso deve essere notificato almeno 10 giorni prima della data dell'udienza sia al difensore (PEC) che all’interessato.
Fino a 5 giorni prima: possono essere depositate memorie in cancelleria.
Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato dell fissazione della data dell’udienza costituisce CAUSA DI NULLITA’ DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ASSOLUTO, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
SVOLGIMENTO UDIENZA
In camera di consiglio:
Partecipazione necessaria: Pubblico Ministero e Difensore
Partecipare eventuale: interessato, il quale può chiedere si essere sentito
Decisione: giudice decide con ORDINANZA che deve essere notificata alle parti (contro la quale è ammesso RICORSO PER CASSAZIONE)
ATTENZIONE:ordinanza NON SOSPENDE L’ESECUZIONE salvo diversa disposizone del giudice che l’ha emessa.
Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva.
PROVVEDIMENTI DE PLANO (art 667 c.4 c.p.p.)
In determinati casi il Giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato (es: dubbio sull’identità fisica della persona detenuta, applicazione amnistia o indulto, restituzione cose sequestrate)
Il provvedimento assunto in questi casi dal Giudice dell’esecuzione è de plano, cioè senza fissazione di udienza in Camera di Consiglio.
Il Giudice dell’Esecuzione è competente a decidere:
Inoltre, il Giudice dell’esecuzione dispone
È il Giudice dell’esecuzione competente a:
EFFETTI della decisione adottata dal GIUDICE DELL’ESECUZIONE
È altresì molto importante l’intervento del Giudice dell’Esecuzione in questioni che riguardano il titolo esecutivo (art 670 c.p.p.) e in altre ipotesi residuali (art 676 c.p.p.)