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Tribunale di Ferrara - Ministero della Giustizia

Tribunale di Ferrara
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Ufficio del Giudice dell'Esecuzione

Piano :

Secondo

Stanza :

18

Email :

dibattimento.penale.tribunale.ferrara@giustizia.it

Pec :

dibattimento.penale.tribunale.ferrara@giustiziacert.it

depositoattipenali.tribunale.ferrara@giustiziacert.it

Telefono :

0532.232320

0532.232362

Personale Amministrativo :

Orario al pubblico :

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 

Adempimenti collegati alle attività del giudice dell'esecuzione.

In particolare il Giudice dell'esecuzione (G.I) decide sulle  questioni riguardanti sentenze divenute esecutive per  richieste di applicazioni benefici ( indulto, estinzione del reato, estinzione della pena per decorso del tempo, abrogazione del reato, restituzione in termini, applicazione disciplina del reato continuato), questioni sul titolo esecutivo, determinazione pena, modifica Ente per svolgimento  Lavori di pubblica utilità, revoca di benefici di legge, applicazione pene accessorie, richieste di dissequestro beni.

L'Ufficio si occupa altresì delle procedure di reclamo avverso i decreti di archiviazione.


Art. 665 c.p.p. e seguenti

CHI PUO' RICHIEDERLO:

Art. 666 c.p.p.: “il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell'interessato o del difensore”

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Nel caso in cui si procede a richiesta del PM e viene fissata udienza, al fine del contraddittorio, è necessaria la nomina di un difensore d'ufficio. Alla liquidazione e al recupero procede l'apposito Ufficio.

COME SI SVOLGE

Il G.E. decide con ordinanza che potrà essere emessa de plano o dopo udienza camerale ed  è immediatamente esecutiva

IMPUGNAZIONE

Avverso l'ordinanza del G.E. È possibile proporre ricorso per cassazione.

Salva diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.


FASE DELL'ESECUZIONE

La materia dell'esecuzione penale è disciplinata dal codice di procedura penale e dell'ordinamento Penitenziario.

Gli organi giurisdizionali chimati a decidere i vari aspetti dell'esecuzione penale sono tre: Il Giudice dell'Esecuzione, la Magistratura di Sorveglianza, il Pubblico Ministero.

La suddivisione delle competenze tra i diversi organi giudiziari ha richiesto, dal punto di vista gestionale la creazione di un sistema informatico che consenta la condivisione dei dati tra uffici diversi e per tale ragione.

In termini informativi, l'applicativo SIES è segmentato in quattro sottoinsiemi; il sistema informativo esecuzioni penali (SIEP), il sistema informativo uffici di sorveglianza (SIUS), il sistema informativo esecuzione penale esterna (SIEPE), il sistema informativo giudice dell'esecuzione (SIGE).

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE (ART 665 e seg c.p.p.)

La fase esecutiva riguarda l’applicazione della pena o della misura di sicurezza. In questa fase operano i seguenti organi:

  •  il PM, il quale cura d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti;
  • il giudice dell’esecuzione ovvero il giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire;
  •  la magistratura di sorveglianza, la quale si occupa di questioni che incidono
  • sull’applicazione della pena;
  •  l’amministrazione penitenziaria, la quale si occupa dell’esecuzione delle misure detentive, con particolare riguardo alla sicurezza degli istituti, al trattamento dei detenuti e alle attività di rieducazione.

Per quanto riguarda nello specifico il PM, propone le richieste al giudice competente,

intervenendo in tutti i procedimenti di esecuzione.

Emette l’ordine di esecuzione della condanna ovvero il titolo esecutivo della sentenza irrevocabile di condanna, mediante il quale dispone la carcerazione del condannato libero; se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all’interessato.

Inoltre, il PM cura l’esecuzione delle misure di sicurezza disposte con sentenza e promuove la

rateizzazione o il differimento del pagamento della pena pecuniaria.

Il procedimento di esecuzione, detto anche incidente di esecuzione, è una parentesi di cognizione

nella fase esecutiva, avente ad oggetto questioni riguardanti l’eseguibilità del provvedimento (ad esempio, applicazione dell’amnistia e dell’indulto).

Soggetti  che possono proporre incidente di esecuzione:

  • PM
  • DIFENSORE
  • INTERESSATO

GIUDICE COMPETENTE

Regola generale (art 665 c.p.p, COMMA 1)

Giudice che ha emanato il provvedimento

ALTRE IPOTESI

Se è stato proposto APPELLO (art 665 c.p.p. Comma 2)

  • Giudice di 1° grado se provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena
  • Giudice d'Appello negli altri casi.

Se vi è stato RICORSO PER CASSAZIONE (art 665 c.p.p comma3)

  • giudice del rinvio, quando la corte ha annullato la sentenza con rinvio,
  • il giudice di prime o seconde cure, a seconda di quale sentenza sia divenuta irrevocabile.

Se vi sono più provvedimenti emessi da GIUDICI DIVERSI (art 665 c.p.p. comma 4) è competente il giudice che ha emesso la decisione irrevocabile per ultimo.

Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale è sempre competente il Collegio. (art 665 c.p.p comma 5)

Il Giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, mai d’ufficio.

IPOTESI

Provvedimenti de plano: richiesta manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata sentito il Pm, Giudice o Presidente del Collegio la dichiara INAMMISSIBILE con DECRETO MOTIVATO, contro il quale può essere proposto ricorso per Cassazione.

Fuori dal caso di cui sopra il Giudice o il Presidente del Collegio , previa designazione del difensore d’ufficio dell’interessato che ne sia privo, fissa udienza in Camera di Consiglio e ne deve dare avviso alle parti e al difensore.

L'avviso deve essere  notificato almeno 10 giorni prima  della data dell'udienza sia al difensore (PEC)  che all’interessato.

Fino a 5 giorni prima: possono essere depositate memorie in cancelleria. 

Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato dell fissazione della data  dell’udienza costituisce CAUSA DI NULLITA’  DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ASSOLUTO, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

SVOLGIMENTO UDIENZA

In camera di consiglio: 

Partecipazione necessaria: Pubblico Ministero e Difensore

Partecipare eventuale: interessato, il quale può chiedere si essere sentito

Decisione: giudice decide con ORDINANZA che deve essere notificata alle parti (contro la quale è ammesso RICORSO PER CASSAZIONE)

ATTENZIONE:ordinanza NON SOSPENDE L’ESECUZIONE salvo diversa disposizone del giudice che l’ha emessa.

Il verbale di udienza  è redatto soltanto in forma riassuntiva.

PROVVEDIMENTI DE PLANO (art 667 c.4 c.p.p.)

In determinati casi il Giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato (es: dubbio sull’identità fisica della persona detenuta, applicazione amnistia o indulto, restituzione cose sequestrate)

Il provvedimento assunto in questi casi dal Giudice dell’esecuzione è de plano, cioè senza fissazione di udienza in Camera di Consiglio.

Il Giudice dell’Esecuzione è competente a decidere:

  • se vi è ragione di dubitare dell’identità fisica della persona detenuta (art. 667 c.p.p., in tale ipotesi il giudice procede de plano, “senza formalità”);
  • se una persona è stata condannata in luogo di un’altra per errore di nome (art. 668 c.p.p., in tal caso il giudice dell’esecuzione provvede alla correzione del mero errore materiale, se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell’articolo 630 comma 1 lettera c);
  • se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p., nel cui caso il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave);
  • quando accerta che il provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, manca o non è divenuto esecutivo (art. 670 c.p.p.);
  • quando si applica la disciplina del concorso formale e del reato continuato, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona (art. 671 c.p.p.);
  • in caso di applicazione dell‘amnistia o dell’indulto (672 c.p.p., nel quale caso il giudice procede de plano);
  • se viene disposta per legge l’abolizione del reato o dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, con conseguente revoca della sentenza (art. 673 c.p.p.).

Inoltre, il Giudice dell’esecuzione dispone

  • la revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato;
  • provvede, altresì, alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale (art. 674 c.p.p.).

È il Giudice dell’esecuzione competente a:

  • dichiarare la falsità di un atto o di un documento, accertata ex lege e non dichiarata nel dispositivo della sentenza;
  • decidere in ordine all’estinzione del reato dopo la condanna,
  • all’estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale,
  • in ordine alle pene accessorie,
  • alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate (675 c.p.p.).

EFFETTI della decisione adottata dal GIUDICE DELL’ESECUZIONE

  • Potere risolutivo: ART 673 C.P.P
  • Potere modificativo: delle ordinanze, vi rientra l’art 672 c.p.p relativo all’amnistia e dell’indulto.
  • Potere ricostruttivo: art 671 c.p.p
  • Poteri complementari o supplementi: art 674 c.p.p. 675 c.p.p)

È altresì molto importante l’intervento del Giudice dell’Esecuzione in questioni che riguardano il titolo esecutivo (art 670 c.p.p.) e in altre ipotesi residuali (art 676 c.p.p.)


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