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Domande frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.

Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.

COS'E' IL GRATUITO PATROCINIO:

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire, che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato, purchè le sue pretese non risultino  manifestatamente infondate.

CHI PUO' ESSERE AMMESSO

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito  annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito,  ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia.

Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato  a euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto solo del reddito personale  quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti  il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiede l'ammissione al patrocinio a sepese dello stato:

. i cittadini italiani;

. gli stranieri e gli apolidi residenti nello stato;

. l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso del reato, il danneggiato che intendono costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;

. colui che (offesso del reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato.

VALIDITA' DELL'AMMISSIONE

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo  e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase di esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi  relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio.

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestatamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

ESCLUSIONE DEL PATROCINIO IN AMBITO PENALE

Il patrocinio a spese dello stato è escluso:

nei procedimenti penali per  reati di evasione in materia di imposte;

se il richiedente è assistito da più  di un difensore (è ammesso, invece, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);

per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate  dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA

La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari

alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;

alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

COME SI PRESENTA LA RICHIESTA

La domanda dovrà essere presentata:

personalmente dall'interessato   il quale dovrà apporre la sottoscrizione direttamente in presenza del cancelliere ovvero potrà depositarla già sottoscritta, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 comma 2 d.p.r. 445/2000 richiamato dall'art. 78 del d.p.r. 115/2002);

dal  difensore , che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive nonché indicare in modo chiaro ed univoco la domiciliazione.

La  presentazione dell'istanza può avvenire attraverso i seguenti canali:

a mezzo raccomandata A/R

tramite PEC : alla pec istituzionale depositoattipenali.tribunale.ferrara@giustiziacert.it;

mediante deposito presso la cancelleria corredata dei necessari allegati, di seguito elencati analiticamente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

la richiesta di ammissione al patrocinio;

l'indicazione del processo cui si fa riferimento ai fini dell'ammissione al beneficio

le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;

l'attestazione dei redditi precepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione), tenuto conto che non fa fede il reddito risultante dall'attestazione ISEE;

l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio.

            Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione  al magistrato che procede.

            Se il richiedente è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede.

            Se il richiedente è  straniero (extracomunitario) l'istanza deve essere corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, relativa ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002, che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda oppure dalla richiesta di rilascio di certificazione relativa ai redditi prodotti all'estero di cui all'art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002, rimasta inevasa nel termine di 30 giorni e sostituita ex art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002 da autocertificazione  attestante l'assenza di redditi all'estero.

            Se il richiedente è straniero ed  è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato  di arresto o di detenzione  domicilare, la certificazione consolare  può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).In caso di  reddito zero, l'istanza deve essere corredalle primarie esigenze di vita.

L'assenza dta della documentazione riguardante le modalità attraverso le quali il richiedente riesce a far fronte ai condizioni ostative ai sensi dell'art. 76 comma  4 bis (condanne per i reati di cui agli articoli 416 bis c.p., 291 quater del TU di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74 comma 1 del TU di cui al Decreto del Presidente della Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, nonché per  per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo e 91 del D.P.R. n. 115/2002 (condanne relative a  reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto o se il richiedente è assistito da più di un difensore.

DECISIONE DEL GIUDICE

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

può dichiarare l'istanza inammissibile;

può accogliere l'istanza

può respingere l'istanza

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.  Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. In ogni cas, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione del beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

COSA PRODUCE L'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalla legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

COSA SI PUO' FARE SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA

Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne  è venuto a conoscenza.

Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.

In particolare,in caso di rigetto l'interessato o il difensore possono formulare opposizione (entro 20 giorni dalla notificazione) presso la cancelleria del Contenzioso Civile che effettuata la registrazione, riscuote i diritti dovuti (contributo unificato secondo gli scaglioni di legge e marca da bollo di  euro 27) per legge, trasmette l'opposizione al Presidente il quale decide con provvedimento che verrà poi comunicato alle parti.

L'ordinanza che decide sul ricorso  è notificata entro 10 giorni all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

NORMATIVA

Riferimenti normativi: D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/06/15/002G0139/sg).

FONTE

www.giustizia.it (https://www.giustizia.it/giustizia/itmg_3_7_7.page?tab=d)

La legge n. 287/51 prescrive che ogni anno dispari i sindaci dei comuni del circondario invitino con pubbliche affissioni tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti a chiedere di essere iscritti negli appositi elenchi.  

I requisiti sono:

  • la cittadinanza italiana;
  • la buona condotta morale – sarebbero ad esempio ostativi gravi precedenti penali;
  • un’età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • un diploma di scuola media di primo grado (per la corte d’assise di appello è richiesto il diploma di scuola media di II grado).     

Non possono far parte della Corte d’Assise i magistrati, i funzionari dell’ordine giudiziario in servizio, i membri delle forze armate e di qualsiasi organo della polizia, i ministri di culto o i religiosi di qualsiasi congregazione. 

Sono inoltre dispensati dall’ufficio di giudice popolare per la durata della carica i ministri ed i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, i Commissari delle regioni, i componenti degli organi delle regioni previsti dall’art. 121 Cost. ed infine i Prefetti delle province.

Detto questo, una parte non piccola dei nominativi presenti negli elenchi predisposti dai comuni viene iscritta d’ufficio, sulla base del semplice possesso dei requisiti. Ciò si rende necessario al fine di integrare numericamente le esigue richieste su base volontaria.   

Le liste sono trasmesse al Tribunale: questo provvede a verificare il concorso delle condizioni richieste dalla legge e ritrasmette gli albi ai comuni, per la pubblicazione nell’albo pretorio.

Ogni cittadino maggiorenne può presentare reclamo alla cancelleria del tribunale contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione.  

Dopo di che gli albi diventano permanenti.   

Ogni trimestre dalle liste dei comuni vengono estratti alcuni nominativi (di solito 50) tra i quali verranno individuati i 6 giudici popolari ordinari e i 2 supplenti o aggiunti per la sessione di riferimento.

Tutti gli estratti vengono convocati, anche oralmente e non oltre il quinto giorno successivo, dalla forza pubblica (art. 25 L. cit.). I convocati non possono addurre giustificazioni generiche, ma hanno il dovere di presentarsi nel giorno previsto, salvo certificato medico dell’Asl o altre gravi e comprovate ragioni giustificative.

Nel corso dell’udienza di convocazione, il presidente della corte d’assise, dopo aver valutato le dette giustificazioni, provvede a dispensare coloro che risultano impediti in base alla legge.

Quindi, in ordine di estrazione, chiama a prestare servizio tanti giudici popolari quanti ne occorrono per comporre il collegio d’assise, avendo comunque cura di valorizzare la volontà dei convocati.

L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio: chi, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo può essere condannato al pagamento di un’ammenda ed alle spese dell’eventuale rinvio del dibattimento, salve restando le più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto costituisca reato.

L’incarico formalmente dura tre mesi, ma una volta iniziato un processo è necessario che la corte lo porti a termine nella sua composizione originale: quindi l’impegno potrebbe rivelarsi più lungo, come più breve dei tre mesi previsti.

Coloro che abbiano prestato servizio in una sessione di assise non possono essere chiamati a esercitare le loro funzioni nella rimanente parte del biennio.

Al fine di ottenere il rimborso spese per il testimone è necessario compilare una modulistica ad hoc e presentare i documenti attestanti le spese sostenute.

Lista degli allegati"

Allegati

L'accesso alla cancelleria per consultazione di fascicoli o per estrazione di copie deve essere preceduto da richiesta di appuntamento .

L'appuntamento potrà essere concordato con la cancelleria telefonicamente dalle h. 11,30 alle h. 13,30 o mediante richiesta mail all'indirizzo di posta elettronica

gip.penale.tribunale.ferrara@giustizia.it 

postdibattimento.tribunale.ferrara@giustizia.it .

La trasmissione degli atti dei quali si dispone  file digitale (sentenze o trascrizioni di verbali di fonoregistrazione) avverrà a mezzo sportello telematico, previo ricevimento della quietanza di pagamento dei diritti di copia mediante piattaforma pagoPa o mediante consegna dei diritti al banco di front office.

Lista degli allegati"

Allegati

Al fine di ottenere il rilascio di autorizzazione al colloquio in carcere è necessario depositare in Cancelleria l'apposita modulistica allegando copia del documento di identità.

Lista degli allegati"

Allegati

La richiesta di liquidazione compensi va depositata entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, pena la decadenza del diritto agli onorari (art. 71 DPR 115/2002). Nella domanda si prega di indicare chiaramente: il numero e la natura del procedimento cui si riferisce la richiesta, le proprie generalità ed in particolare il proprio codice fiscale, il proprio domicilio fiscale.

TRATTAMENTO FISCALE

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 36 della legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004), che ha modificato l’art. 47, comma 1, D.P.R. 917/86 (Testo unico sulle imposte sui redditi) oggi il trattamento fiscale dei compensi dell’ausiliario del giudice è diversificato a seconda della qualità dello stesso ausiliario. E’ fondamentale pertanto che lo stesso ausiliario indichi in maniera chiara e precisa la sua condizione sotto il profilo strettamente fiscale:

1) se è lavoratore dipendente ovvero se esercita attività di lavoro autonomo (esercizio abituale di arte o professione);

2) se è soggetto ad I.V.A. ovvero se la sua prestazione è esente, indicando la norma che prevede l’esenzione;

3) se è tenuto al pagamento del contributo previdenziale ed in che misura.

Ovviamente dovranno essere sempre e comunque indicati codice fiscale e domicilio fiscale.

Si rammenta agli esercenti professioni sanitarie che i loro compensi sono soggetti integralmente ad IVA secondo quanto disposto dal Ministero della Giustizia di concerto con l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/2268/44/NV/U-05 del 16/02/2005.

ONORARI

Si ricorda che gli onorari possono essere fissi, variabili o commisurati al tempo, occorre quindi precisare se si richiede un onorario fisso, variabile oppure commisurato al tempo. Per quanto riguarda l’ammontare degli stessi in attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 50 DPR 115/02, valgono gli importi di cui alle tabelle allegate al decreto 30 maggio 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2002).

Per gli onorari commisurati al tempo si ricorda che ogni vacazione è pari a due ore. Per ogni giorno possono essere pagate al massimo quattro vacazioni. In ogni caso l’onorario della prima vacazione è pari a € 14,68, mentre per le successive l’onorario è pari a € 8,15 (art. 1, comma 1 D.M. Giustizia 30/5/2002).

E’ previsto l’aumento sino al 20% degli onorati se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato, (art. 51 DPR 115/02) ovvero il loro raddoppio se trattasi di perizia di eccezionale complessità o importanza (art. 52 DPR 115/02). Gli stessi onorari peraltro sono diminuiti di un terzo se la perizia non è conclusa nel termine previsto ed eventualmente prorogato dal giudice, salvo che il ritardo non sia dovuto a fatti imprevedibili e non addebitabili al perito o consulente tecnico (art. 52 DPR 115/02): in questi casi inoltre non vengono retribuite le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine finale per l’esecuzione della prestazione medesima.

SPESE

Tutte le spese devono essere documentate (art. 56 DPR 115/02).

Si precisa sin d’ora che i rimborsi spese riconosciuti a favore degli ausiliari, il cui compenso sia considerato assimilato a reddito da lavoro dipendente saranno tassati al pari del compenso liquidato, salvo che non si tratti di spese anticipate dall’ausiliario nell’esclusivo interesse dell’ufficio che ha conferito l’incarico.

Lo stesso dicasi per i rimborsi spese a favore di ausiliari che svolgono ordinariamente lavoro autonomo o attività libero professionale. Anche in questo caso i rimborsi spese entreranno a far parte della base imponibile per il calcolo dell’IVA, del contributo previdenziale e della ritenuta d’acconto. Saranno esclusi da questo trattamento solo i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del tribunale, a condizione che le stesse siano debitamente ed analiticamente provate. Quanto sopra secondo quanto disposto dall’Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con nota n. 2005/49199 del 29/07/2005.

Di seguito vengono fornite istruzioni dettagliate per le spese più frequenti.

Spese di trasporto. Ai periti che sono chiamati a svolgere il loro incarico fuori della città di propria residenza è riconosciuto il trattamento previsto per i dipendenti statali (vedi legge n. 836/73). Le spese di trasporto, anche in mancanza di qualsiasi documentazione, saranno liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati a servizio pubblico in modo regolare, esclusi gli aerei (art. 55 DPR 115/02). Sono esclusi in ogni caso i rimborsi per il pagamento di soprattasse corrisposte in vettura per mancanza di biglietto o cambio classe. L’uso del mezzo proprio (o dell’aereo o comunque di mezzi straordinari) deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice (art. 15, co. 1 L. 836/73). Vengono rimborsate le spese autostradali previa esibizione dei relativi scontrini di pedaggio (art. 8 L. 417/78 che modifica l’art. 15 L. 836/73), nonché un quinto del prezzo medio di un litro di benzina nel periodo considerato, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi (art. 15 L. 836/73 come mod. dall’art. 8 L. 417/78). L’interessato dovrà quindi produrre dichiarazione indicante il tragitto percorso e l’esatto chilometraggio totale. Per gli spostamenti da un luogo all’altro della località dove si svolge la missione non è dovuto alcun rimborso per spese di trasporto o altra indennità: sono escluse quindi dal rimborso le spese per autobus, taxi o vaporetto urbano. E’ altresì escluso il rimborso delle spese per il parcheggio (art. 15, ult. Comma L. 836/73). L’uso di aerei o mezzi di trasporto straordinari deve essere preventivamente autorizzato dal Giudice e debitamente documentato, mediante deposito del relativo biglietto (art. 55 DPR 115/02).

Collaboratori L’art. 56, commi 3 e 4 DPR 115/02 stabilisce che il perito può avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del Giudice. La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a cura del perito o consulente tecnico che se ne avvale. Il compenso versato al collaboratore andrà poi indicato come spesa, allegando l’autorizzazione ad avvalersene e la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento. Si precisa sin d’ora la relativa spesa sarà determinata dal Magistrato in base alle stesse tabelle di cui sopra (in altre parole anche l’ausiliario del perito sarà pagato con gli stessi criteri previsti per lo stesso perito).

Spese per pasti e pernottamento Non vengono liquidate le spese accessorie (es. telefono, frigobar, ecc.). Vengono rimborsati al massimo due pasti al giorno per l’importo di € 30,73 a pasto (massimo giornaliero € 61,10). Le relative fatture o ricevute fiscali devono essere intestate al perito personalmente e depositate per ottenere il rimborso (DPCM 16/03/1990).

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere fatto secondo una delle seguenti modalità: 1) mediante accredito diretto su conto corrente bancario o postale di cui si dovrà comunicare preventivamente gli estremi ed in particolare il codice IBAN (un codice alfanumerico riportato nell’estratto conto periodico che la banca o le Poste inviano ai propri correntisti); 2) in contanti presso l’Ufficio di Tesoreria Provinciale dello Stato che ha sede presso la Banca d’Italia con sede nel capoluogo di provincia di residenza del beneficiario (solo per importi non superiori a € 4.131,66); 3) a mezzo vaglia cambiario non trasferibile.

Lista degli allegati"

Allegati

Contro le  ordinanze emesse al termine dell’appello e del riesame può essere esperito Ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p.  dal pubblico ministero, dall’imputato e dal difensore entro  dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, ovvero nel caso previsto dall’art.   311 comma  2 c.p.p., in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza.

Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che , entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla Corte di Cassazione.

Copie da presentare  unitamente all’originale del ricorso per Cassazione

  • Originale del ricorso
  • 7 copie del ricorso  da depositare al fine della collazione da parte della cancelleria dei sottofascicoletti per la Corte di Cassazione. (di cui  4 per i giudici, 1 per il Presidente, 1 per il PG e 1 copia ufficio di comodo)

In caso di deposito tramite PEC le copie saranno predisposte dalla cancelleria ma dovranno essere corrisposti i relativi diritti di cancelleria con pagamento tramite Piattaforma PagoPa.

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