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Giudici di Pace

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

  • Dal Lunedì al Giovedì ore 9:00 - 12:30 – atti urgenti o in scadenza sino alle 13:30
  • Venerdì ore 9:00 - 13:00 e Sabato ore 8:30 - 12:30  è previsto un presidio per la ricezione dei soli atti urgenti o in scadenza

E’ consigliabile prendere appuntamento chiamando allo 0532 232270 o 232276

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA

L’ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1 maggio 1995. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e svolge le sue funzioni in materia civile e penale.

Competenza Territoriale: Comuni della Provincia di Ferrara

Nell'ambito territoriale di ciascun ufficio il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa dello cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore. La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace Civile:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia dì immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.                                                                                                          

Sono, inoltre,  di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, o le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000.

Per cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c,, da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell'atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l’una contro l'altra, come ne! caso dì proposizione di domanda riconvenzionale.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In materia amministrativa, il Giudice di Pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrativa del Codice della Strada, sul ricorso in opposizione alle ordinanze-ingiunzioni delle sanzioni amministrative pecuniarie, tranne quei casi riservati al Tribunale, e sulle controversie in materia di previdenza ed assistenza relativa agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni (art. 45, legge 69/2009).

In materia di immigrazione, il Giudice di Pace è competente a decidere sulla convalida dei provvedimenti del Prefetto in materia di espulsione dal territorio dello Stato, e dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal Questore. Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (a decorrere dall'8 agosto 2009), è di competenza del Giudice di Pace il nuovo reato di immigrazione clandestina per il quale è previsto un particolare procedimento "a presentazione immediata" in udienza.

ASSEVERAZIONI TRADUZIONI

L’asseverazione (giuramento) della traduzione di un documento è una attestazione ufficiale del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto dalla lingua straniera all’italiano e viceversa e viene resa dinanzi al funzionario o cancelliere dell’ufficio. Il traduttore deve esibire il documento di identità e portare n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate del documento tradotto.

Il servizio viene erogato previo appuntamento telefonico al 0532 232270 nella giornata di Martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Lista degli allegati

Allegati

Personale amministrativo:

Orario al pubblico:

  • Dal Lunedì al Giovedì  ore 9:00 - 11:30 – atti urgenti o in scadenza sino alle 13.30
  • Venerdì ore 9:00 - 13:00Sabato ore 8:30 - 12:30  è previsto un presidio per la ricezione dei soli atti urgenti o in scadenza

E’ consigliabile prendere appuntamento chiamando allo 0532/232272 o 232288

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERRARA

L’ufficio del Giudice di Pace, istituito con la legge n. 374/91, è effettivamente in funzione dal 1 maggio 1995. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario e svolge le sue funzioni in materia civile e penale.

Competenza Territoriale: Comuni della Provincia di Ferrara

Ai sensi dell’art 4  D.LGS 274/2000 il Giudice di Pace ha una competenza per materia nei seguenti reati:

  • Abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • Codice della navigazione (artt. 1094,1096,1119, R.D. n. 327/1942);
  • Determinazione in altri dello stato di ubriachezza {art. 690 c.p.);
  • Deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.)
  • Deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);     
  • Diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p. )          .    .                       
  • Disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);  
  • Dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997)
  • Elezione Camera dei Deputati (D.P:R. n. 361/1957) ;                                ......
  • Elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960)                      
  • Furto punibile a querela (art, 626 c.p.};                                    
  • Giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
  • Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);                            '                                       -    .                         -                    
  • Inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • Invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);                                           
  • Lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • Lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • Lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982); .                                                       
  • Materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);      '-
  • Minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);                                                              .
  • Percosse (art. 581, primo comma, c.p.);          
  • Polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);  
  • Pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n, 74/1992);                          
  • Recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D. Lgs. n. 313/1991);  
  • Referendum (art. 51, legge n. ,352/1970);         
  • Sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);    
  • Settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);  
  • Somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p.); 
  • Somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente {ari. 689 c.p.)
  • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.); 
  • Usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall'utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

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